La contribuzione minimale sul
reddito
Per l'anno 2022 il reddito
minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del
contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è
pari a € 16.243,00.
Il contributo calcolato sul
reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Titolari di qualunque età e
coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
Artigiani € 3.905,76 Commercianti
€ 3.983,73
Coadiuvanti / coadiutori di
età non superiore a 21 anni
Artigiani € 3.710,84 Commercianti
€ 3.788,81
Contribuzione IVS eccedenti il
minimale
Il contributo per l'anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 48.279,00 (Artigiani 24% - Commercianti 24,48%)
Per i redditi superiori a € €
48.279,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto
percentuale; nella tabella sottostante si riportano le aliquote applicabili
(Artigiani 25% - Commercianti 25,48%)
Per l'anno 2022 il massimale
di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €
80.465,00.
Termini e modalità di versamento
I contributi fissi devono
essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24,
alle scadenze che seguono:
16 maggio 2022;
22 agosto 2022;
16 novembre 2022;
16 febbraio 2023.
I contributi a percentuale
(per i redditi superiori a € 16.243,00) devono essere versati in sede di
dichiarazione dei redditi.