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13 Gennaio 2021

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è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici. Risulta quindi finalme

è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Risulta quindi finalmente possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta istituito dall’articolo 22 D.L. 124/2019, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Possono beneficiare del Bonus Pos tutti gli esercenti di attività di impresa, arte o professione che nel 2019 abbiano conseguito ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro. Le transazioni effettuate devono riguardare consumatori finali.

Nel calcolo del credito di imposta non vanno quindi considerati gli incassi da transazioni di pagamento effettuate da imprese e partite IVA: occorre quindi differenziarli nei gestionali per procedere all’individuazione della somma corretta.

I dati e le informazioni utili ai fini del calcolo del credito d’imposta devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento da parte dei prestatori dei servizi di pagamento.

Il credito d’imposta, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il Bonus Pos si richiede con la compilazione del modello F24, presentato esclusivamente in via telematica.

Il codice tributo, reso noto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.48/E del 31 agosto 2020, è 6916: “credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124”.

Il codice deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello e può essere inserito sia nella colonna “importi a credito compensati” sia “importi a debito versati” (in caso di riversamento dell’agevolazione per errato utilizzo). I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere compilati nei formati “00MM” e “AAAA” con il mese e l’anno di addebito della commissione che dà diritto alla compensazione.

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