Coronavirus: le regole dei due decreti (DPCM 8 e 9 marzo 2020)

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Coronavirus: le regole dei due decreti (DPCM 8 e 9 marzo 2020)
10 Marzo 2020

Coronavirus: le regole dei due decreti (DPCM 8 e 9 marzo 2020)

Coronavirus: le regole dei due decreti (DPCM 8 e 9 marzo 2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (anche conosciuto come Coronavirus) il Governo con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 ha previsto alcune regole in vigore fino al 3 aprile 2020 e che di seguito si riassumono: PER T

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (anche conosciuto come Coronavirus) il Governo con i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 ha previsto alcune regole in vigore fino al 3 aprile 2020 e che di seguito si riassumono:

PER TUTTI

- È VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- EVITARE OGNI SPOSTAMENTO se non per comprovate esigenze di lavoro, di prima necessità e di salute.  In questi ultimi casi è richiesta specifica autocertificazione da rilasciare in caso di controllo. E’ consentito il rientro presso la propria residenza, abitazione o domicilio.

PER LE ATTIVITA’

SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI PENA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’:

- SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DI PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI assimilati, con applicazione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto.

-Sono CONSENTITE le attività di RISTORAZIONE E BAR DALLE 6.00 ALLE 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza.

- Sono CONSENTITE ATTIVITA’ COMMERCIALI a condizione che il gestore garantisca l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o idonee a evitare assembramenti di persone.

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

- La CHIUSURA NON E’ DISPOSTA per le FARMACIE, PARAFARMACIE, ALIMENTARI. - CHIUSE PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

LUOGHI DI CULTO

- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

SONO SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESE QUELLE FUNEBRI.

ALTRO

- E’ SOSPESA L’APERTURA DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

- Ai soggetti CON FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°  è fortemente RACCOMANDATO DI RIMANERE A CASA, limitare al massimo i contatti sociali e chiamare il medico curante.

- DIVIETO assoluto di mobilità per i SOGGETTI POSTI IN QUARANTENA.

LAVORATORI

- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie. La MODALITÀ DI LAVORO AGILE può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario.

SCUOLE

- l’Attività didattica delle SCUOLE di ogni ordine e grado e servizi educativi per l’infanzia SOSPESI FINO AL 3 APRILE.

SIAMO IN ATTESA DI DECISIONI DA PARTE DEL GOVERNO IN MERITO ALLA PROROGA DEI PAGAMENTI DELL'IVA E DEI CONTRIBUTI DI PROSSIMA SCADENZA, VI TERREMO AGGIORNATI. Studio Aquilino, Count on it  

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