1 Gennaio 2020: Scontrino Elettronico per commercianti al dettaglio e artigiani.

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1 Gennaio 2020: Scontrino Elettronico per commercianti al dettaglio e artigiani.
26 Novembre 2019

1 Gennaio 2020: Scontrino Elettronico per commercianti al dettaglio e artigiani.

1 Gennaio 2020: Scontrino Elettronico per commercianti al dettaglio e artigiani.

Manca poco più di un mese all’obbligo dello scontrino elettronico per tutti coloro che esercitano attività di commercio al dettaglio, comprese le Partite IVA in regime forfettario. Entra infatti in vigore per tutti l’articolo 2 del dlgs 127/

Manca poco più di un mese all’obbligo dello scontrino elettronico per tutti coloro che esercitano attività di commercio al dettaglio, comprese le Partite IVA in regime forfettario. Entra infatti in vigore per tutti l’articolo 2 del dlgs 127/2015, già operativo dallo scorso primo luglio per coloro che fatturano più di 400mila euro.

A partire dal 1° gennaio 2020, i commercianti (anche ambulanti), artigiani, parrucchieri, saloni bellezza, centri estetici, carrozzieri, meccanici e tutte le attività a queste assimilate dalla normativa IVA hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (c.d. “scontrino elettronico”).

In definitiva, i soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria (salvo espressa richiesta del cliente), quindi sono coinvolti anche gli alberghi, i ristoranti, ecc..

Tale obbligo sostituisce, di fatto, quello attualmente in vigore di annotazione dei corrispettivi nell’ apposito registro e di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale cartaceo; la ricevuta fiscale, quindi, non esisterà più!

Sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi i contribuenti che svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996, cessione di tabacchi, giornali, carburanti e le c.d. attività marginali (corrispettivi al di sotto dell’1% del fatturato totale).

Tale obbligo si affianca a quello già introdotto a partire dallo scorso 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica.

Conseguentemente, con l’entrata in vigore di tale obbligo, per i soggetti esercenti le attività di commercio al dettaglio le modalità di certificazione delle operazioni (salvo i casi di esonero) saranno:

  • l’emissione della fattura in formato elettronico;
  • l’emissione dello scontrino fiscale elettronico e la sua trasmissione telematica.

Per poter adempiere a questa novità, i soggetti interessati dovranno dotarsi:

  • di “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016;

oppure:

  • di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale web dedicato

I registratori telematici, che dovranno andare a sostituire i registratori di cassa, consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché di trasmetterli a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Gli attuali misuratori fiscali, e quindi i registratori di cassa, andranno progressivamente sostituiti oppure integrati, se tecnicamente possibile, per permettere memorizzazione e trasmissione dei dati giornalieri.

Per rendere meno gravoso l’adeguamento o l’acquisto dei nuovi registratori telematici sarà riconosciuto anche un bonus fiscale. In particolare, per i soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel corso del 2019 o del 2020 ovvero per coloro che provvederanno ad adattare gli attuali registratori di cassa, è previsto un credito d’imposta pari al: 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento.

Tale credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.

In pratica negozi ed esercizi commerciali dovranno rilasciare al consumatore, al posto dello scontrino o ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale, quindi non idoneo ai fini delle detrazioni ma valido per garanzie, cambi e resi. Il documento commerciale potrà essere rilasciato al cliente cartaceo oppure via mail. In accordo con il cliente, sarà possibile evitare il documento cartaceo e avvalersi solo del formato elettronico, a patto che si garantisca l’autenticità e integrità. In ogni caso resta la possibilità per il consumatore di chiedere un documento di annullo o di reso merce.

La parte fiscale, quella utile per le agevolazioni, sarà invece memorizzata e trasmessa direttamente all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il cliente voglia avere copia del documento commerciale fiscale, il commerciante è obbligato ad emetterlo, ma il cliente può richiederlo in fase di acquisto e non in un secondo momento.

In definitiva vi invitiamo a prendere contatto con i vostri fornitori per dotarvi del Registratore Telematico entro il mese di dicembre in modo da eseguire eventuali test prima dell’inizio dell’anno nuovo e, una volta installato avvertirci in modo che lo Studio Aquilino provveda a:

  1. Abilitare dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’esercente agli scontrini fiscali. Questa operazione è necessaria per certificare il nuovo registratore di cassa telematico o il vecchio modificato per la nuova normativa.
  2. Richiedere all’Agenzia delle Entrate la generazione del QRCODE che dovrà ad essere stampato e applicato al nuovo registratore (viene stampato su carta speciale e l’istallatore che vi consegna il nuovo Registratore di Cassa si occuperà di questo servizio)
  3. poi, logicamente, dovrete applicare il credito d’imposta fino al 50% del costo di acquisto, fino ad un massimo di € 250,00 ed il super ammortamento 130% (per chi è in regime ordinario).

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