D.L. 50/2017: La ‘manovrina” di troppo.

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D.L. 50/2017: La ‘manovrina” di troppo.
08 Maggio 2017

D.L. 50/2017: La ‘manovrina” di troppo.

Importanti e “devastanti” le novità contenute nella Manovra Correttiva 2017 (D.L. 4/04/2017, n.50). Split Payment esteso ai professionisti Oltre all’allargamento dei soggetti obbligati a ricorrere allo ”split payment” nei rapporti con la

Importanti e “devastanti” le novità contenute nella Manovra Correttiva 2017 (D.L. 4/04/2017, n.50).

Split Payment esteso ai professionisti

Oltre all’allargamento dei soggetti obbligati a ricorrere allo ”split payment” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da luglio dovranno applicarlo anche i professionisti, è stato ridotto  - e di molto – il tempo entro cui poter detrarre l’iva sugli acquisti.

Detrazione IVA sugli Acquisti nuovi termini

Dal 24 aprile 2017 le fatture di acquisto vanno registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per l’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione. Questo vuol dire che la detrazione dell’IVA dei beni ceduti e le prestazioni pagate a dicembre 2017, per fare un esempio, deve essere esercitata entro massimo aprile 2018 (quando scade la trasmissione della dichiarazione iva annuale); il problema sorge se entro tale data non si riceve la fattura. L’ideale è venire in possesso della fattura entro il 16 marzo successivo e cioè entro il termine per la determinazione del saldo Iva. Si ricorda comunque che vige ancora l’art.6, comma 8 del Dlgs 471/1997 che obbliga chi non riceve la fattura passati quattro mesi ad emettere l’autofattura e pagare (ri-pagare) la relativa IVA.

Nuovo limite compensazioni soggette a visto di conformità   

Altra novità che porterà un aumento dei costi per le imprese e professionisti è il nuovo limite di credito compensabile senza ricorrere al visto di conformità sulla dichiarazione fissato a 5.000 euro (prima era 15.000 euro). Questo significa che quasi la totalità delle imprese e professionisti che chiudono l’anno con un credito IVA, IRPEF, IRES e IRAP e lo vogliono compensare con debiti di altre imposte (cioè credito IVA compensabile con debito non IVA; credito IRPEF compensabile con un debito non IRPEF; ecc.) devono farsi rilasciare dal professionista il visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento, visto che può essere rilasciato al termine di una serie di controlli e coperto da apposita polizza assicurativa che sicuramente le compagnie provvederanno ad aumentare i premi…

Locazione brevi soggette alla cedolare secca del 21%

Per le locazioni brevi, quelle per intenderci non superiori ai 30 giorni, dal 1° maggio 2017 si applica la cedolare secca del 21%. Le agenzie immobiliare devono trasmettere i dati dei contratti ed effettuare la ritenuta del 21% rilasciando il mod. C.U.

Nuovo periodo di riferimento per l’ACE

Riguardo all’ACE il calcolo del rendimento va fatto sull’ultimo quinquennio e non più sul periodo 2010-2015.

Pignoramenti immobiliari più facili

I pignoramenti immobiliari saranno possibili se il valore dei beni al netto delle passività è superiore a 120.000 euro (prima il limite era rivolto per ogni singolo immobile).

L’altalena delle aliquote IVA

Sulle aliquote IVA il Governo ha deciso una serie di future modifiche che riassumiamo brevemente:

-       Aliquota del 10%      dal 2018 diventa 11,5%, dal 2019 12%, dal 2020 diventa 13%

-       Aliquota del 22%      dal 2018 diventa 25%, dal 2019 diventa 25,4%, dal 2020 diventa 24,9% e infine dal 2021 ritorna al 25%

Nuovo limite per Reclamo e Mediazione

L’istituto del Reclamo e Mediazione dovrà essere utilizzato per le controversie di importo fino a 50.000 euro (prima il limite era di 20.000 euro)

Chiusura Liti Fiscali

E’ stato inserito una sorta di condono sulle liti fiscali pendenti che potranno essere risolte presentando un’istanza entro il 30/09/2017 versando il relativo importo entro la stessa data o in tre rate se superiore a 2.000 euro (pagando il 40% del dovuto il 30/09/17, il 40 % il 30/11/2017 e il 20% il 30/06/2018).

F24 non più compensabili con l’home banking

Riguardo le compensazioni d’imposta poi, è stata introdotta una nuova regola che comporterà notevoli disagi per i contribuenti. Dal 24 aprile 2017, infatti, i contribuenti che vogliono compensare imposte a credito utilizzando questi crediti per pagare altre imposte e contributi dovranno trasmettere i relativi F24 solo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate quindi utilizzando solamente il servizio FISCONLINE (richiedendo le relative password) oppure ENTRATEL (il canale utilizzato dai professionisti abilitati). Rimangono esclusi tutti gli altri canali e fra questi quelli messi a disposizione dagli istituti di credito (servizio HOME BANKING).

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