Soppresso il regime di solidarietà negli appalti

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Soppresso il regime di solidarietà negli appalti
04 Novembre 2014

Soppresso il regime di solidarietà negli appalti

Soppresso il regime di solidarietà negli appalti

Eliminata la solidarietà relativamente al versamento delle ritenute fiscali negli appalti. Il decreto sulle semplificazioni fiscali, adottato dal Governo, smantella una farraginosa procedura burocratica. Per l'efficacia della soppressione occorre pe

Eliminata la solidarietà relativamente al versamento delle ritenute fiscali negli appalti. Il decreto sulle semplificazioni fiscali, adottato dal Governo, smantella una farraginosa procedura burocratica. Per l'efficacia della soppressione occorre però attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi l'entrata in vigore del provvedimento. 

Il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti interessato dalla semplificazione, è quello contenuto all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, regolava finora la solidarietà ai commi 28, 28 bis e 28 ter.

In particolare, tale disposizione prevedeva che in caso di opere o di servizi, l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Tale responsabilità solidale poteva essere evitata a condizione che l’appaltatore procedesse alla verifica che gli obblighi fossero stati effettuati.
Diverse le modalità per effettuare il controllo:
- acquisizione della documentazione prima del versamento del corrispettivo che consenta di verificare che gli adempimenti per i quali sussiste la solidarietà e che sono scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore
asseverazione di uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica che gli adempimenti siano stati regolarmente effettuati.
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha ritenuto valida anche una dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente:
- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
- gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati.
Va ricordato che anche se la solidarietà riguardava l'appaltatore, il committente era pienamente coinvolto dalla previsione legislativa in quanto era previsto che prima di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore doveva chiedere l'esibizione della documentazione attestante che gli adempimenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, fossero stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Per l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente le conseguenze sono l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
Va peraltro ricordato che fino al 21 giugno 2013, la solidarietà riguardava anche l'imposta sul valore aggiunto.
Dalla data indicata, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, l'obbligo è stato soppresso e dunque il regime di solidarietà fiscale in materia di appalti è rimasto circoscritto alle ritenute fiscali.

Irretroattività del decreto Semplificazioni fiscali

Ora l'articolo 28 del decreto legislativo sulla semplificazione fiscale approvato, prevede espressamente la soppressione dei commi da 28 a 28 ter dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006.
Oltre a quanto già evidenziato relativamente all'attesa che il provvedimento venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale, occorre tenere conto che lo stesso non ha alcun effetto retroattivo e dunque relativamente ai periodi pregressi la solidarietà a carico dell'appaltatore opera fino al 20 giugno 2013 sia per le ritenute fiscali che per l'IVA, mentre dal 21 giugno 2013 e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo appena approvato, solo per le ritenute fiscali.
Naturalmente, sia la solidarietà che le sanzioni non si renderanno applicabili laddove gli interessati abbiano effettuato gli opportuni controlli o richiesto la documentazione prevista.
di Giuseppe Buscema - Ipsoa.it

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