I Nuovi Semplificati

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I Nuovi Semplificati
10 Febbraio 2017

I Nuovi Semplificati

I Nuovi Semplificati

La Legge di Bilancio 2017 (L.225/16) modificando l’art. 66 del TUIR ha rivoluzionato il sistema di tassazione delle IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA le quali non verranno più tassate secondo il Principio di Competenza ma, dal 01.01.2017, sec

La Legge di Bilancio 2017 (L.225/16) modificando l’art. 66 del TUIR ha rivoluzionato il sistema di tassazione delle IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA le quali non verranno più tassate secondo il Principio di Competenza ma, dal 01.01.2017, secondo il PRINCIPIO DI CASSA.

Le imprese soggette al regime di contabilità semplificata (possono accedervi solo le ditte individuali o le società di persone con volume d’affari inferiore a 400.000 euro se forniscono servizi o inferiore a 700.000 euro se svolgono altre attività), fino al 31.12.2016 sono state tassate con il principio della competenza; dal 01.01.2017 non potranno più utilizzare tale sistema ma dichiarare ricavi e dedurre costi solo se incassati o pagati.

COMPETENZA E CASSA: QUAL E’ LA DIFFERENZA?

Per fare un esempio pratico:

Poniamo che l’azienda Alfa S.n.c. effettua una vendita o una prestazione di servizio a dicembre dell’anno N, ma viene pagata a gennaio dell’anno N+1.

Secondo il principio di COMPETENZA il ricavo, anche se non incassato, viene considerato, appunto, di competenza dell’anno N; secondo il principio di CASSA, invece, il ricavo viene considerato nell’anno N+1 anche se la relativa fattura è stata emessa l’anno prima.

Stesso discorso vale per i costi con alcune eccezioni di cui si dirà in seguito.

GLI OBBLIGATI

Il regime di cassa è divenuto quindi il regime “naturale” per tutte quelle imprese che non opteranno (in quanto non obbligate) per la contabilità ordinaria, che rimane l’unica a seguire ancora la logica della competenza; nello specifico, sono assoggettate al regime di cassa (a meno di non optare per la contabilità ordinaria) le imprese individuali, le SNC e le SAS, le associazioni senza scopo di lucro e quelle sportive dilettantistiche dovranno valutare se conviene accedere al regime agevolato previsto dalla Legge n.389/1991 considerando che la Legge di Bilancio ha innalzato il limite di ricavi per accedervi da 250.000 a 400.000 euro annui; dovrebbero essere inclusi anche gli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa in via non prevalente.

LE RIMANENZE

Quanto alle rimanenze di merci, materiali e lavori in corso, queste non saranno più presenti nella situazione contabile (mancando il principio di competenza) e le rimanenze finali rilevate al 31.12.2016, che costituiscono ricavi per il 2016, verranno interamente dedotte come costi nel 2017. Questo provocherà una probabile perdita nel 2017 (mancando il valore finale come ricavo che non va più contabilizzato); perdita che, almeno per il momento, il legislatore non consentirà di recuperare negli anni successivi provocando, di fatto, un probabile utile “aggiuntivo” a partire dal 2018.

Si ricorda che, comunque e in ogni caso, l’inventario di magazzino dovrà continuare ad essere calcolato e annotato ai sensi dell’art. 18 Dpr 600/73 “…entro il termine stabilito per la dichiarazione …..quantità e valori per singole categorie di beni in giacenza…” sui registri contabili.

REGIME DI CASSA SI…MA NON PER TUTTO!

Continueranno ad essere soggetti al regime di competenza i seguenti componenti positivi e negativi di reddito:

  • plusvalenze e minusvalenze
  • sopravvenienze attive e passive
  • ammortamenti
  • costi del personale
  • i componenti di reddito derivanti dall’assegnazione di beni ai soci o quei beni destinati ad uso diverso dall’esercizio dell’attività d’impresa.
  • il maxi canone iniziale del leasing viene dedotto lungo tutta la durata del contratto e non al momento del pagamento.

I 3 MODI DI TENERE LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Per gestire i semplificati secondo il principio di cassa il legislatore consente tre modalità, di cui una per opzione:

  1. Aggiungere ai LIBRI IVA ACQUISTI e VENDITE (o al LIBRO DEI CORRISPETTIVI) il REGISTRO INCASSI E PAGAMENTI dove indicare ogni incasso e pagamento relativo alle fatture emesse o ricevute e annotare separatamente i componenti positivi o negativi di reddito che non generano incassi o pagamenti (ad es. l’ammortamento). Questa prima scelta comporta la compilazione da parte dell’azienda della PRIMA NOTA CASSA con tutte le problematiche e i costi che ne conseguono.
  2. Integrare le informazioni occorrenti nei LIBRI IVA ACQUISTI e VENDITE (o LIBRO DEI CORRISPETTIVI), annotando a fine anno, gli importi delle fatture ancora da incassare o da pagare (con segno opposto andando così a diminuire i relativi valori di ricavo e costo), rinviandoli all’anno di effettivo incasso o pagamento e annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
  3. Aderire all’opzione (vincolante per 3 anni) di considerare, per convenzione, il momento di registrazione della fattura con quello del pagamento. In questo modo anche se la fattura non è stata pagata, si ritiene tale nel momento in cui viene registrata. Questa possibilità potrebbe convenire ai soli dettaglianti che utilizzano il Libro dei Corrispettivi, non agli altri, in considerazione del fatto che le fatture di acquisto possono essere registrate anche a distanza di tempo (entro i due anni) ma quelle emesse entro quindici giorni dalla loro emissione. E in tempi di crisi economica è frequente ritrovarsi a fine anno con fatture ancora da incassare.

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