Il Regime Forfettario 2016

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Il Regime Forfettario 2016
08 Febbraio 2016

Il Regime Forfettario 2016

Il Regime Forfettario 2016

Con l’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) il regime fiscale agevolato che possono applicare le ditte individuali e i professionisti con soglie di ricavi/compensi minimi (vedi tabella che segue) è il cosiddetto Nuov

Con l’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) il regime fiscale agevolato che possono applicare le ditte individuali e i professionisti con soglie di ricavi/compensi minimi (vedi tabella che segue) è il cosiddetto Nuovo Regime Forfettario 2016. Sono stati infatti abrogati dal 1° gennaio 2016 i precedenti Regime Fiscale di Vantaggio (ex art.27, comma1 e 2, del Dl 98/2011) ed il Regime Forfettario in vigore lo scorso anno 2015 (commi da 54 a 89 della L. 190/2014). I contribuenti che si trovano ancora nel Regime Fiscale di Vantaggio potranno terminare il quinquennio o arrivare al compimento del trentacinquesimo anno di età, sempre se non superano i limiti previsti da tale regime o non scelgano di uscirvi per adottare il nuovo forfettario o l’ordinario.

Come dice lo stesso nome, il calcolo del reddito nel Regime Forfettario avviene in base ad una percentuale di forfetizzazione predefinita a seconda dell’attività svolta. Non conta quindi quanto si spende durante l’anno poiché con questo sistema i costi sono forfetizzati. Riguardo alla percentuale dell’imposta sostitutiva (ricordiamo che tale imposta sostituisce Irpef, Addizionali Comunali e Regionali, Iva) le ditte individuali e i professionisti che iniziano l’attività possono beneficiare della riduzione dal 15% al 5% limitatamente ai primi cinque anni di attività (senza limiti di età).

I Limiti per l’accesso

Per accedere a questo regime si richiede il rispetto dei seguenti limiti e requisiti:

  • Il contribuente deve essere una persona fisica (ditta individuale o professionista). Non sono ammesse società.
  • I ricavi/compensi non devono superare determinate soglie (vedi tabella che segue)
  • I beni strumentali non devono superare i 20mila euro al lordo degli ammortamenti
  • I redditi di lavoro dipendente o assimilato (pensione) eventualmente posseduti dal professionista/imprenditore non debbono eccedere la quota di 30mila euro, con riferimento all’anno precedente. Tale limite non si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia nell’anno d’inizio attività e sia nel precedente
  • Eventuali spese per lavoro dipendente e/o collaboratori non devono superare € 5.000,00

Le Start Up

Per essere considerato start up e beneficiare dello sconto applicando il 5% per i primi 5 anni:

  • Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • L’attività da esercitare non deve in alcun modo costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • In caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza dal cedente l’azienda, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.
  • A differenza del precedente regime (Regime Fiscale di Vantaggio), non si tiene conto dell’età del contribuente. In questo modo, fatti salvi i requisiti di cui sopra, l’aliquota ridotta del 5% può essere applicata al massimo per i primi 5 anni. Terminato tale periodo, scatta l’aliquota del 15%

I Vantaggi Fiscali

La tassazione del 15% (o del 5% per i primi cinque anni delle startup) sostituisce l’IRAP, l’IRPEF e le Addizionali. I Forfettari non sono soggetti a IVA e agli Studi di Settore. Non vi è obbligo di tenere i registri Iva (Libro Acquisti, Vendite e Corrispettivi), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle. Sulle fatture emesse, quindi, non deve essere addebitata l’IVA e neanche calcolata dai professionisti la Ritenuta di Acconto.

Tale regime si deve considerare come quello naturale di adozione da parte dei soggetti persone fisiche con i limiti e requisiti descritti che, qualora volessero adottare il regime ordinario (pagando l’Irpef calcolata con le normali aliquote a scaglioni, l’Irap e le Addizionali; assoggettando all’Iva i ricavi/compensi;  ecc.,) lo possono fare effettuando l’opzione in sede di dichiarazione di inizio attività o sulla dichiarazione dei redditi.

Il Regime Forfettario non ha scadenza, il contribuente continua a beneficiare delle agevolazioni fino a quando ne ha diritto. Se durante l’anno supera uno dei limiti prefissati o perde uno dei requisiti sarà obbligato, dall’anno successivo, ad utilizzare il regime fiscale ordinario.

Contributi INPS

I professionisti senza Cassa Previdenziale Professionale sono soggetti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, mentre coloro i quali sono obbligati all’iscrizione INPS gestione Artigiani o Commercianti, beneficiano della riduzione del 35% dell’imponibile.

I contributi Inps sono deducibili dal reddito

L’Imposta di Bollo

In considerazione del fatto che i ricavi/compensi non sono soggetti all’IVA, sull’originale della Fattura che va consegnata al cliente di deve apporre la Marca da Bollo da 2 euro ma solo se il ricavo/compenso supera l’importo di 77,47 euro. La Marca da Bollo deve essere acquistata dal contribuente che emette la fattura che ne richiederà il rimborso al cliente aggiungendo la relativa spesa al totale della fattura.

Il Calcolo

Gli aderenti al Regime Forfettario non possono, come detto, dedurre costi dal reddito. I compensi/ricavi, infatti, sono ridotti applicando un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta. Parimenti, non possono riportare perdite da esercizi precedenti, neanche se derivanti da attività pre-applicazione del regime agevolato.

Quindi ponendo ad esempio la situazione di un commerciante che dichiara ricavi per € 20.000, applicando il coefficiente di redditività del 40%, avremo un utile di € 8.000 su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni delle startup), previa deduzione dei contributi Inps versati.

Di seguito la Tabella riepilogativa dei limiti e coefficienti divisi per attività:

Attività Soglia dei ricavi/compensi Coefficiente di redditività
Costruzioni e Attività Immobiliari 25.000 86%
Intermediari del Commercio 25.000 62%
Attività Professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 30.000 78%
Commercio Ambulante di altri prodotti 30.000 54%
Altre attività economiche 30.000 67%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40.000 40%
Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40%
Commercio all0ingrosso e al Dettaglio 50.000 40%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 40%

Come Fare la Fattura

Come detto, i contribuenti, aziende e professionisti, che applicano questo nuovo regime agevolato non devono assoggettare i loro ricavi/compensi all’Iva e i professionisti non devono calcolare la Ritenuta di Acconto. Analogamente ai precedenti regimi agevolati, è bene indicare in fattura la normativa che permette tali esoneri.

Nel nostro caso la dicitura  esatta è la seguente:

Fattura emessa da una Ditta Individuale in Regime Forfettario:

“Operazione in franchigia da Iva art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”

Fattura emessa da un Professionista in Regime Forfettario:

“Operazione in franchigia da Iva art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”

Esempio di fattura:

Dott.. Mario Rossi

Consulente d’Azienda

P.I.:___________

C.F.:__________

Via _______ n.__

00100 ROMA

Spett.le

Alfa Srl

P.I./C.F.:__________

Via________________n.__

00100 ROMA

FATTURA N. 01/2016

DATA:  15/01/2016

Descrizione:

Descrivere in maniera analitica l’attività svolta, il bene ceduto o il servizio erogato

Per un compenso di

                                                                                                                                             € 1.000,00

Contr. Sogg. Cassa Previdenza 4% (eventuale)                                                            €       40,00

Marca da bollo                                                                                                                   €         2,00

                                                                                                                                             _________

                                                                                              Totale                                    € 1.042,00

“Operazione in franchigia da Iva art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”

In questo caso, poiché la fattura è emessa da un professionista, la dicitura si compone della parte relativa alla Ritenuta di Acconto.

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