Fallimento, limiti e presupposti. Facciamo chiarezza.

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Fallimento, limiti e presupposti. Facciamo chiarezza.
09 Marzo 2013

Fallimento, limiti e presupposti. Facciamo chiarezza.

Fallimento, limiti e presupposti. Facciamo chiarezza.

In un periodo come quello che stiamo vivendo,  dove ogni giorno sono mille le aziende che decidono o sono obbligati a chiudere, sono sempre di più gli imprenditori in difficoltà che si pongono la stessa ossessionante domanda: Sono a rischio fallim

In un periodo come quello che stiamo vivendo,  dove ogni giorno sono mille le aziende che decidono o sono obbligati a chiudere, sono sempre di più gli imprenditori in difficoltà che si pongono la stessa ossessionante domanda: Sono a rischio fallimento? Se liquido la mia azienda e non riesco ad adempiere a tutti i miei obblighi, fallisco automaticamente? Anche se sono una piccola azienda? E se sono un artigiano?

Facciamo un po' di chiarezza:

Non tutti gli imprenditori possono essere sottoposti a fallimento. La legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) stabilisce infatti determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva in presenza dei quali un'impresa rientra nel campo di applicazione del fallimento.

  • Requisito Soggettivo.

Sono fallibili le imprese private, sia in forma individuale che in forma societaria, che esercitano un’attività commerciale di cui all'art. 2195 del codice civile.

Parliamo quindi delle attività di produzione di beni o servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporto per terra, acqua, aria, ma anche le banche, le assicurazioni e le attività ausiliarie delle precedenti.

Sono pertanto escluse dalla disciplina del fallimento le imprese pubbliche, le imprese non commerciali e le imprese agricole.

Soprattutto sono esclusi dalla fallibilità i piccoli imprenditori, secondo la definizione che ne dà l’articolo 2083 codice civile: i coltivatori diretti, gli artigiani e tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

La legge fallimentare, inoltre, stabilisce limiti dimensionali la cui presenza congiunta consente ad un imprenditore di essere sottratto alla disciplina del fallimento, anche qualora eserciti un'attività commerciale:

- l’impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall'inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a euro 300.000;

- l’impresa ha realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall'inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a euro 200.000;

- l’impresa ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.

Solo e soltanto la presenza congiunta di tutti e tre i requisiti dimensionali appena elencati consente all'impresa di non essere assoggettabile a fallimento.

Ne consegue che se, ad esempio, un‘impresa, pur avendo avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale complessivo pari a euro 250.000 e ricavi lordi complessivi pari a euro 150.000, qualora risultino debiti superiori a euro 500.000, potrà essere – in teoria e non automaticamente – dichiarata insolvente e sottoposta al fallimento.

Requisito Oggettivo.

Riguardo questo aspetto, un’impresa che presenta i requisiti soggettivi per essere potenzialmente dichiarata fallita, affinché venga aperta nei suoi confronti la procedura di fallimento deve trovarsi in uno stato di insolvenza.

Lo stato di insolvenza è quella situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori e che si manifesta, soprattutto,  con inadempimenti.

Per l’accertamento delle soglie dimensionali al di sotto delle quali è esclusa la fallibilità, l’articolo 1 della legge fallimentare stabilisce che incombe sull'imprenditore investito da un’istanza di fallimento dimostrare la sussistenza di tutti i tre requisiti (ammontare dell’attivo, dei ricavi lordi e dei debiti) che consentono di evitare di essere sottoposto a procedura concorsuale.

Ciò comporta che l’imprenditore che non riesca a dimostrare la sussistenza di tali requisiti dimensionali sarà comunque sottoposto a fallimento, qualora si tratti di un imprenditore commerciale.

Più problematico può invece presentarsi l’accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza, il quale, in base alla norma, deve manifestarsi mediante inadempimenti sistematici e non occasionali, oltre ad altri fattori esterni (ad esempio: la chiusura di rami d'azienda, il ricorso a licenziamenti collettivi, lo spostamento della sede, un forte squilibrio patrimoniale, altro).

Va infine ricordato che non può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore che, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, abbia debiti scaduti e non pagati complessivamente inferiori a euro 30.000,00.

È perciò importante, nel momento in cui si decide di porre in liquidazione la propria azienda, se si ha questa possibilità,  verificare prima l'esistenza di detti requisiti e scegliere con cura i passi da compiere insieme ai propri consulenti. 

Se l'azienda ha i requisiti per essere dichiarata fallita, bisogna porre l'attenzione su determinati aspetti e operare in modo opportuno, senza allarmismi, ma senza neanche sottovalutare la questione.

Lo Studio Aquilino e il suo team di professionisti, assiste gli imprenditori in difficoltà anche nel momento più critico e delicato come la messa in liquidazione della loro azienda o dell'eventuale cessione anche parziale. Consigliando e regolando le diverse attività tenendo presente gli obiettivi e i desideri predeterminati con gli stessi imprenditori.

In caso di richiesta di fallimento già depositata, assiste l'imprenditore durante tutta la procedura, aiutandolo a dimostrare, nel caso, la sussistenza dei requisiti per evitare lo stato fallimentare.

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