Il "regime fiscale di vantaggio" meglio conosciuto come "forfettone", è un regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi con un fatturato annuo non superiore a 30mila euro.
Nato con la manovra di luglio 2011, sostituisce il precedente “regime dei minimi” in vigore dal 2008 ne riduce la platea dei destinatari e la durata, ma ne aumenta il vantaggio fiscale.
Le novità riguardano condizioni più strette per accedervi e soprattutto una scadenza temporale di 5 anni.
I vantaggi• imposta forfettaria, che sostituisce Irpef e Irap, del 5% per i primi 5 anni di attività (prima era del 20% ma senza limiti temporali). Il limite temporale non vale per gli under-30;
• niente Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile), e obblighi contabili ridotti al minimo; • esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro; • se il contribuente è un professionista, il compenso non è soggetto a ritenuta di acconto. I requisiti • non avere compensi annui superiori a 30.000 euro; • non avere spese per beni strumentali (affitti, attrezzi da lavoro ecc.) superiori a 15.000 euro; • non avere dipendenti o collaboratori (a progetto o occasionali); • non vendere all'estero e non distribuire utili ai soci; • il soggetto non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa, professionale o artistica;• la nuova attività non deve essere una prosecuzione di un'attività uguale ma svolta sotto altra forma (ad esempio non ha diritto all'agevolazione chi prima faceva lo stesso lavoro come dipendente o Cocopro). L'agevolazione si applica, invece, a chi si mette in proprio dopo aver lasciato - non per sua volontà - un lavoro dipendente.
L’opzioneI contribuenti che hanno i requisiti per il regime di vantaggio devono presentare la dichiarazione di inizio attività barrando l’apposita casella "Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 del DL 6 luglio 2011, n. 98".
Il contribuente minimo deve comunque emettere fattura per le sue prestazioni ma senza aggiungere l'Iva e senza calcolare l’eventuale ritenuta d'acconto. Sulla fattura vanno indicate entrambe le seguenti diciture:
• "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011 n. 98" e • "Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820". ObblighiNon vi sono obblighi di registrazione e tenuta di libri contabili, l’unico obbligo è quello di conservare le fatture, compilare e trasmettere la Dichiarazione dei Redditi e, ovviamente, di versare le imposte.
L’uscita dal Regime Fiscale di VantaggioTerminato il quinquennio (per gli over 35) cambiano le regole e si entra nel cosiddetto regime “Residuale” dove ritroviamo l’assoggettabilità del reddito all’Irpef, i ricavi imponibili IVA (anche se è possibile versarla annualmente), la ritenuta d’acconto per le prestazioni professionali, gli studi di settore.
Si esce dal Regime di Vantaggio, per applicare quello ordinario dall'anno successivo, se viene a mancare uno dei requisiti suddetti. Si perde il requisito con effetto immediato se i compensi superano il limite di 45.000 euro. In questo caso il contribuente deve istituire la contabilità per l'anno in corso, calcolare e versare l'Iva anche sulle fatture già emesse, applicare e pagare le imposte ordinarie (Irpef, Irap, Addizionali), ecc.