A causa dell'emergenza COVID-19, hanno diritto, nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, all'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per il 2021 (art. 1, c. 20-22 bis, L. 178/2020) gli artigiani e i commercianti, i coltivatori diretti e gli iscritti alla Gestione Separata Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome, che abbiano:
- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 50.000;
e
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
I requisiti sopraindicati non si applicano ai soggetti che hanno avviato l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell'AGO, alla Gestione separata INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nell'anno 2020.
L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021
N.B.
L'efficacia delle disposizioni di seguito esposte subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Requisiti necessari per accedere allo sgravio
Gli interessati, per poter accedere allo sgravio, non devono essere titolari di:
- contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- trattamento pensionistico diverso dall'assegno ordinario di invalidità.
Presentazione della domanda
La domanda di acceso allo sgravio deve essere presentata secondo i seguenti termini:
- 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi, mediante apposita sezione online sul sito dell'INPS; in considerazione delle tempistiche di pubblicazione del Decreto qui esaminato, l'INPS (Mess. INPS 29 luglio 2021 n. 2761) ha prorogato il termine per le domande al 30 settembre 2021;
- 31 ottobre 2021 per i liberi professionisti, che devono invece indirizzare la richiesta alla propria Cassa previdenziale di appartenenza.
In entrambi i casi, alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti e la copia del documento di identità.