Prorogato al 30 settembre 2021 il termine previsto per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021, originariamente previsto al 31 luglio 2021.
Rimane, altresì, invariato il termine per l'invio dei dati relativi al secondo semestre 2021, fissato, dal DM 29 gennaio 2021, al 31 gennaio 2022.
A partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati assumerà cadenza mensile, e, in particolare, dovrà essere espletato entro la fine del mese successivo alla data sul documento fiscale.
Soggetti obbligati
La trasmissione deve essere effettuata dai soggetti che svolgono le prestazioni sanitarie, ossia:
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private, e le parafarmacie;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici e gli altri operatori sanitari.
Il 3 agosto 2021 è stato pubblicato in GU il DM 16 luglio 2021 con il quale è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, in particolare coloro che svolgono attività professionale nell'ambito:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapista.
Per questi ultimi soggetti, il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 è fissato al 31 gennaio 2022.