Il nuovo Decreto sostituisce l'art.14 del D.Lgs. 81/08 e modifica le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento sospensivo abbassando la soglia al 10% (anzichè al 20%) del personale irregolare presente sul posto di lavoro.
L'adozione del provvedimento di sospensione resta, tuttavia, ancorata al verificarsi di due presupposti:
- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- a prescindere dal settore di intervento, in casi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate con Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non è più quindi richiesta la reiterazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione che scatterà immediatamente.