Il DL 146/2021 ha stabilito che per i piani concessi prima del periodo emergenziale (piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”) il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
I contribuenti che hanno rateizzazione in essere prima del periodo emergenziale, e quindi alla data dell'8 marzo 2020, possono beneficiare dell'estensione a 18 del numero massimo delle rate anche non consecutive che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all'8 marzo 2020 in caso di mancato pagamento.
Ne consegue che coloro che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene con il mancato pagamento di 18 rate e non più 10 come previsto in precedenza.
Da notare che per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.