Operazioni effettuate fino
al 30 giugno 2022
Attualmente, i soggetti
passivi IVA (aziende e professionisti) residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via
telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle
operazioni attive e passive (modello conosciuto con il nome di Esterometro)
effettuate con soggetti non stabiliti (con sede all’estero). Fanno eccezione le operazioni per le
quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura
elettronica.
Operazioni effettuate dal
1° luglio 2022
Al fine di semplificare gli
adempimenti a carico degli operatori economici, la Legge di Bilancio 2021 ha
modificato le regole prevedendo l’utilizzo di un unico canale di
trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche
i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo
comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere (l’Esterometro).
In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Sul punto, le specifiche
tecniche precisano che:
- per le fatture
attive (vendite) relative alle operazioni effettuate nei confronti di
soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica
valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
- per le fatture
passive (acquisti), invece, ricevute in modalità analogica (carta o semplice email) dai fornitori
esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di
tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di
Interscambio.
Tempistiche differenziate
per l’invio dei dati
La legge di Bilancio 2021 ha
previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle
operazioni attive e passive:
- Operazioni Attive: la
trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o
dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12
giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso
termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese
successivo in caso di fatturazione differita);
- Operazioni Passive: invece,
la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del
mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante
l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Quindi dal prossimo 1 luglio 2022 per comunicare i dati relativi alle operazioni attive e/o passive verso l'estero l'azienda o il professionista, in autonomia, dovrà emettere la fattura elettronica attiva (per le operazioni di cessione merci o prestazioni di servizi) indicando nel campo codice destinatario del cliente estero il valore "XXXXXXX" (sette x), oppure, sempre in autonomia emettere un documento elettronico (utilizzando sempre il software di gestione delle fatture elettroniche) tipo TD17, TD18 oppure TD19 (a seconda se si tratta di acquisti di beni o servizi) entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento analogico (se riceve dall'estero una fattura elettronica non deve fare nulla).