Operazioni con l’estero: Abolizione Esterometro da Luglio 2022; ecco cosa fare...

Operazioni con l’estero: Abolizione Esterometro da Luglio 2022; ecco cosa fare...

Operazioni con l’estero: Abolizione Esterometro da Luglio 2022; ecco cosa fare...

Indietro
Operazioni con l’estero: Abolizione Esterometro da Luglio 2022; ecco cosa fare...
18 Gennaio 2022

Operazioni con l’estero: Abolizione Esterometro da Luglio 2022; ecco cosa fare...

Operazioni con l’estero: Abolizione Esterometro da Luglio 2022; ecco cosa fare...

Per effetto del maxi-emendamento al D.L. n. 146/2021, approvato dal Senato, le regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere cambiano dal 1° luglio 2022; vediamo come…

Operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022

Attualmente, i soggetti passivi IVA (aziende e professionisti) residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive (modello conosciuto con il nome di Esterometro) effettuate con soggetti non stabiliti (con sede all’estero). Fanno eccezione le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la Legge di Bilancio 2021 ha modificato le regole prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere (l’Esterometro).

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:

- per le fatture attive (vendite) relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;

- per le fatture passive (acquisti), invece, ricevute in modalità analogica (carta o semplice email) dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Tempistiche differenziate per l’invio dei dati

La legge di Bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:

- Operazioni Attive: la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

- Operazioni Passive: invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Quindi dal prossimo 1 luglio 2022 per comunicare i dati relativi alle operazioni attive e/o passive verso l'estero l'azienda o il professionista, in autonomia, dovrà emettere la fattura elettronica attiva (per le operazioni di cessione merci o prestazioni di servizi) indicando nel campo codice destinatario del cliente estero il valore "XXXXXXX" (sette x), oppure, sempre in autonomia emettere un documento elettronico (utilizzando sempre il software di gestione delle fatture elettroniche) tipo TD17, TD18 oppure TD19 (a seconda se si tratta di acquisti di beni o servizi) entro il 15° giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento analogico (se riceve dall'estero una fattura elettronica non deve fare nulla).

Indietro

Richiedi Informazioni oppure un contatto gratuito da un nostro responsabile.

Privacy: