Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria all’ispettorato

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Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria all’ispettorato
15 Febbraio 2022

Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria all’ispettorato

Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione obbligatoria all’ispettorato

E' vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c).

I lavoratori autonomi occasionali sono quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale. Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Ai prestatori d’opera occasionali non si applica la normativa assistenziale INAIL

 

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, quindi nessun obbligo in caso di committenti professionisti.

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

 

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.


Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione va effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta non certificata è necessario conservare una copia della comunicazione. Per l’Ispettorato Territoriale competente su Roma e Provincia l’indirizzo è: ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it

 

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;

- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;

- una sintetica descrizione dell’attività;

- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;

- la data di avvio delle prestazioni occasionali;

- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

 

Esonerati

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di collaborazione occasionale:

gli Enti del Terzo settore; le aziende di vendita diretta a domicilio; il rapporto con il procacciatore d’affari occasionale; correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi; i lavoratori dello spettacolo; le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD; gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa; i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001); i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.); le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; i partiti politici; le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi; le ONLUS.


Sanzioni

La disposizione prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida.

Le sanzioni possono essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

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