I lavoratori autonomi occasionali
sono quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo,
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali
non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica,
sono rapporti di lavoro autonomo
la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e
comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di
una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del
D.P.R. n. 633/1972).
Sotto il profilo
previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000
euro non sono soggetti al prelievo previdenziale. Al superamento della
franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione
separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo
previdenziale previsto.
Il contributo dovuto sarà per
2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
Ai prestatori d’opera
occasionali non si applica la normativa assistenziale INAIL
Il nuovo obbligo
comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano
in qualità di imprenditori, quindi nessun obbligo in caso di committenti
professionisti.
La nuova norma è inserita
all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto
Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto
completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e
Sicurezza).
Quali rapporti vanno
comunicati
L’obbligo riguarda i rapporti
avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021)
o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo
l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio
della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente
risultante dalla lettera di incarico.
Come va effettuata la
comunicazione
La comunicazione deve essere
effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione
del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto
all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura
comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste
per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori
intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).
In attesa che il Ministero del
Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione va effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico
indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun
Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta non certificata
è necessario conservare una copia della comunicazione. Per l’Ispettorato
Territoriale competente su Roma e Provincia l’indirizzo è: ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
Cosa va scritto nella
comunicazione
La comunicazione, che potrà
essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i
seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione
sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore
autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e
CF) ;
- la sede ove il
collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio:
presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del
committente) ;
- una sintetica descrizione
dell’attività;
- l’ammontare del compenso (solo
qualora stabilito al momento dell’incarico) ;
- la data di avvio delle
prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il
quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno,
una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o
il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto,
sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, per quanto non
espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche
la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere
svolta.
Qualora manchino i dati
suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato
del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Esonerati
L’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha precisato che sono esonerati dall’obbligo di comunicazione preventiva
per i rapporti di collaborazione occasionale:
gli Enti del Terzo
settore; le aziende di vendita diretta a domicilio; il rapporto con
il procacciatore d’affari occasionale; correttori di bozze, i progettisti
grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e
conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi; i lavoratori
dello spettacolo; le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore
delle ASD e SSD; gli studi professionali, non organizzati in forma di
impresa; i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n.
165/2001); i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.); le
organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; i partiti politici; le
organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni
prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo
inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi; le ONLUS.
Sanzioni
La disposizione prevede una
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun
lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la
comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida.
Le sanzioni possono essere
dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più
lavoratori e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si
protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che
si sia provveduto ad effettuarne una nuova.