Val la pena sottolineare che
la limitazione al contante è uno degli strumenti di lotta al riciclaggio più
controverso. Autorevole dottrina, da sempre, ne discute la reale efficacia in
termini di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio.
Tetto di € 2.000: i pagamenti consentiti
La soglia prevista dall'art.
49 D.Lgs. 231/2007 è valida per il trasferimento di denaro contante e di titoli
al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Il limite opera
anche nei confronti dei trasferimenti sopra soglia, indipendentemente dalla
causa o dal titolo, effettuati con più pagamenti che, anche se inferiori alla
soglia, appaiono artificiosamente frazionati.
Non rientrano, infine, nel
divieto i prelievi e i versamenti in banca, poiché non si tratta di
trasferimenti di denaro tra due soggetti distinti, bensì di movimenti che
riguardano una sola persona.
Le sanzioni in caso di violazione
L'art. 63 D.Lgs. 231/2007
individua le sanzioni amministrative applicabili in caso di
violazione al limite imposto dall'art. 49. In particolare, tale norma prevede
che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000.
La legge di conversione, con
modificazioni, del decreto Milleproroghe, rinviando di fatto al prossimo anno
l'abbassamento della soglia a € 1.000€ non è intervenuta, tuttavia,
sull'impianto sanzionatorio vigente.