Superbonus 110 e bonus casa, dal 27 maggio 2022 obbligo CCNL edilizia.

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Superbonus 110 e bonus casa, dal 27 maggio 2022 obbligo CCNL edilizia.
29 Marzo 2022

Superbonus 110 e bonus casa, dal 27 maggio 2022 obbligo CCNL edilizia.

Superbonus 110 e bonus casa, dal 27 maggio 2022 obbligo CCNL edilizia.

Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro a decorrere dal 27 maggio 2022 dovrà essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dell’Edilizia. La novità è prevista dal decreto legge n. 13/2022.

Per fruire del superbonus 110 per cento e dei bonus casa ordinari sarà necessario che i lavori siano eseguiti da imprese che applicano i CCNL dell’edilizia.

Le novità introdotte dal decreto legge n. 13/2022 trovano spazio nella legge di conversione del decreto Sostegni ter, comprese le misure volte a tutelare i lavoratori impiegati nei cantieri edili.

I benefici fiscali legati ai bonus edilizi saranno fruibili, per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, a patto che l’impresa applichi i contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato in fattura, e diventa uno degli aspetti da verificare per il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità.

Novità che, stando a quanto previsto dall’emendamento approvato in sede di conversione del decreto Sostegni ter, si applicheranno a decorrere dal 27 maggio 2022 e per i lavori avviati successivamente a tale data.

La ratio della misura è garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per il comparto dell’edilizia, a fronte dell’aumento dei cantieri dovuto alle numerose agevolazioni fiscali riconosciute sui lavori in casa.

Motivo per il quale l’accesso al superbonus del 110 per cento così come ai bonus casa ordinari viene di fatto vincolato al rispetto delle norme da parte delle aziende.

Nel dettaglio, le agevolazioni fiscali saranno riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano:

“i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

L’applicazione del CCNL edilizia per i lavori di cui al superbonus e ai bonus casa ordinari diventa quindi un requisito ulteriore da rispettare. In caso contrario, non sarà possibile fruire dello sconto fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

Un meccanismo che chiama quindi in causa sia le imprese, tenute a rispettare l’obbligo di applicazione di un contratto collettivo di settore, che i beneficiari finali dei bonus fiscali, che in caso di irregolarità rischiano di perdere l’agevolazione.

Alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà dunque quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

Una specifica task force viene inoltre predisposta per controllare il rispetto dell’obbligo.

L’Agenzia delle Entrate verificherà la presenza del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori e in fattura, anche avvalendosi della collaborazione di Ispettorato del Lavoro, INPS e Casse edili.

 

Sanzioni per i professionisti

Il Decreto, poi, introduce specifiche sanzioni per i tecnici asseveratori:

In particolare, si prevede che i tecnici abilitati nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesteranno falsamente la congruità delle spese, verranno puniti:

- con la reclusione da 2 a 5 anni;

- con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Viene inoltre disposto che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi.

 

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