Per fruire del superbonus 110 per cento e
dei bonus casa ordinari sarà
necessario che i lavori siano eseguiti da imprese che applicano i CCNL dell’edilizia.
Le novità introdotte dal decreto legge n. 13/2022 trovano
spazio nella legge di conversione del decreto
Sostegni ter, comprese le misure volte a tutelare i lavoratori
impiegati nei cantieri edili.
I benefici fiscali legati
ai bonus edilizi saranno
fruibili, per i lavori di importo superiore a
70.000 euro, a patto che l’impresa applichi i contratti
collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni sindacali più
rappresentative.
Il CCNL applicato dovrà
essere indicato in fattura, e
diventa uno degli aspetti da verificare per il professionista chiamato ad
apporre il visto di conformità.
Novità che, stando a quanto
previsto dall’emendamento approvato in sede di conversione del decreto Sostegni
ter, si applicheranno a decorrere dal 27 maggio 2022 e
per i lavori avviati successivamente a tale data.
La ratio della
misura è garantire il rispetto delle norme in
materia di salute
e sicurezza sul lavoro previste per il comparto dell’edilizia, a
fronte dell’aumento dei cantieri dovuto alle numerose agevolazioni fiscali
riconosciute sui lavori in casa.
Motivo per il quale l’accesso al superbonus del 110 per cento così
come ai bonus
casa ordinari viene di fatto vincolato al
rispetto delle norme da parte delle aziende.
Nel dettaglio, le agevolazioni
fiscali saranno riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è
indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano:
“i contratti collettivi del
settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali
e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
L’applicazione del CCNL edilizia per
i lavori di cui al superbonus e ai bonus casa ordinari
diventa quindi un requisito ulteriore da
rispettare. In caso contrario, non sarà possibile fruire dello
sconto fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.
Un meccanismo che chiama
quindi in causa sia le imprese, tenute a rispettare l’obbligo di applicazione
di un contratto collettivo di settore, che i beneficiari finali dei bonus
fiscali, che in caso di irregolarità rischiano di perdere l’agevolazione.
Alle verifiche preliminari all’apposizione
del visto
di conformità si affiancherà dunque quella specifica relativa
all’indicazione del CCNL in fattura.
Una specifica task force viene
inoltre predisposta per controllare il rispetto dell’obbligo.
L’Agenzia delle Entrate verificherà
la presenza del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori e in fattura, anche
avvalendosi della collaborazione di Ispettorato del Lavoro, INPS
e Casse edili.
Sanzioni per i professionisti
Il Decreto, poi, introduce specifiche sanzioni per i tecnici asseveratori:
In particolare, si prevede che i tecnici abilitati nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesteranno falsamente la congruità delle spese, verranno puniti:
- con la reclusione da
2 a 5 anni;
- con la multa da
50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine
di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Viene inoltre disposto che il
massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i
lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo
dei lavori stessi.