Vediamo le novità più
importanti:
Bonus carburante ai dipendenti
L’ art. 2 DL 21/2022 conv. in
L. 51/2022, recita: “Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o
analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti
per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre
alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917“.
Si precisa che i buoni
carburante sono erogati dall'azienda su base volontaria ed è assolutamente
possibile anche una erogazione inferiore rispetto al massimale previsto dal
legislatore.
Tale importo di € 200 non è da
confondere con il bonus una tantum della
medesima cifra previsto dal DL 50/2022 di cui abbiamo parlato in un precedente
editoriale.
Nuove assunzioni a tempo indeterminato
È confermata anche
l'estensione della platea del beneficio contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, c.
119 L. 234/2021) che rimanda alla misura dell'originario esonero previsto per
le assunzioni di giovani fino a 35 anni (art. 1, c. 10, L. 178/2020) senza però
limiti d'età, disposto nella misura del 100% dei contributi, per un periodo
massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui.
In particolare, si prevede
l'inserimento tra i beneficiari anche dei lavoratori licenziati nei 6 mesi
precedenti per riduzione di personale da
parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione
della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, o lavoratori
impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese
suddette.
Allungamento del termine di pagamento degli avvisi bonari
Il termine di pagamento degli
avvisi bonari notificati dal 21 maggio - data di entrata in vigore della
legge di conversione – al 31 agosto, è
fissato in sessanta (e non più in trenta) giorni.
Nessuna
sospensione dei termini per gli altri “avvisi bonari”
La norma prevede
la “moratoria” a sessanta giorni per i soli avvisi
bonari “liquidatori”.
Restano fuori, dunque, quelli emessi a seguito del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73