Convertito in Legge il Decreto Ucraina bis

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Convertito in Legge il Decreto Ucraina bis
24 Maggio 2022

Convertito in Legge il Decreto Ucraina bis

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È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022 n. 117, la L. 51/2022, di conversione del DL 21/2022, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

Vediamo le novità più importanti:

Bonus carburante ai dipendenti

L’ art. 2 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022, recita: “Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.

Si precisa che i buoni carburante sono erogati dall'azienda su base volontaria ed è assolutamente possibile anche una erogazione inferiore rispetto al massimale previsto dal legislatore.

Tale importo di € 200 non è da confondere con il bonus una tantum della medesima cifra previsto dal DL 50/2022 di cui abbiamo parlato in un precedente editoriale.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato

È confermata anche l'estensione della platea del beneficio contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, c. 119 L. 234/2021) che rimanda alla misura dell'originario esonero previsto per le assunzioni di giovani fino a 35 anni (art. 1, c. 10, L. 178/2020) senza però limiti d'età, disposto nella misura del 100% dei contributi, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui.

In particolare, si prevede l'inserimento tra i beneficiari anche dei lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti per riduzione di personale da parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Allungamento del termine di pagamento degli avvisi bonari 

Il termine di pagamento degli avvisi bonari notificati dal 21 maggio - data di entrata in vigore della legge di conversione – al 31 agosto, è fissato in sessanta (e non più in trenta) giorni.

Nessuna sospensione dei termini per gli altri “avvisi bonari”

La norma prevede la “moratoria” a sessanta giorni per i soli avvisi bonari “liquidatori”.

Restano fuori, dunque, quelli emessi a seguito del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73

 

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