Erogazione ai lavoratori dipendenti indennità una tantum 150 euro

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Erogazione ai lavoratori dipendenti indennità una tantum 150 euro
04 Novembre 2022

Erogazione ai lavoratori dipendenti indennità una tantum 150 euro

Erogazione ai lavoratori dipendenti indennità una tantum 150 euro

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 23/09/2022 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti...Ecco il modello.

In allegato il modello da far firmare ai lavoratori dipendenti che rientrano nei requisiti (leggi sotto) per ottenere l'indennità una tantum pari a 150 euro.

REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS UNA TANTUM DA 150 EURO:

L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 23/09/2022 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile relativa alla competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge;

l’articolo 18, comma 2 del citato decreto-legge ha previsto che l’indennità sia erogata al lavoratore anche nelle ipotesi in cui la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 risulti azzerata in virtù di assenze con riferimento alle quali è previsto l’accredito della contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps (ad esempio, eventi di cassa integrazione guadagni con sospensione totale dell’attività lavorativa, o eventi di congedo parentale), a condizione, in tale circostanza, che la retribuzione teoricamente spettante al lavoratore in mancanza dei predetti eventi rispetti il limite di 1.538 euro;

l’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nello stesso mese il rapporto di lavoro sussista, e previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del DL n. 144/2022;

l’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

INOLTRE IL DIPENDENTE DOVRA' DICHIARARE CON APPOSITO MODELLO (SCARICA L'ALLEGATO):

di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

in caso di rapporto di lavoro part-time, di non essere titolare di altri (contestuali) rapporti di lavoro, ovvero di essere titolare di altri rapporti di lavoro e di non consegnare la presente dichiarazione ad altri datori di lavoro, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

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