Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli
ultimi anni, ha modificato l’attuale versione dell’articolo 2477 del codice
civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
La nomina del Revisore Legale o dell’Organo di Controllo
(Collegio sindacale o Sindaco Unico) è obbligatoria quando la società:
La nomina
dell’organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria
al realizzarsi del superamento per due esercizi consecutivi di anche solo uno
dei seguenti limiti:
Un obbligo di nomina che potrà cessare dopo che per
tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei tre limiti sopra
riportati.
Diverse nuove aziende saranno interessate da questo
adempimento e avranno a che fare per la prima volta con la figura del Revisore
Legale (o del Sindaco)
Questo comporterà sicuramente un aumento dei costi
gestionali e di adempimenti ma potrebbe di fatto trasformarsi in una
opportunità:
Salvo proroghe, al momento dell’approvazione del Bilancio
2022, quindi, l’assemblea sarà tenuta a verificare l’eventuale superamento dei
limiti imposti dall’articolo 2477 del codice civile e, nel caso, a nominare
alternativamente: