Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto ministeriale che attesta l’operatività della comunicazione
dei dati inerenti il Titolare Effettivo delle società con personalità giuridica
(S.r.l. e S.p.a su tutte) che andranno ad alimentare il nuovo Registro dei
Titolari Effettivi tenuto dal Registro delle Imprese.
Come previsto dalla normativa
Antiriciclaggio, Il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone
fisiche) che ottiene beneficio da un’attività o da un’operazione, e nel caso di
entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è
beneficiaria; di norma i soci che detengono almeno il 25% della partecipazione
sociale ma la casistica è molto varia e deve essere contestualizzata con
riferimento ad ogni società obbligata alla comunicazione.
Pertanto, entro il prossimo 11 dicembre,
i rappresentanti legali (amministratori unici o i presidenti del consiglio di
amministrazione) dovranno compilare e firmare digitalmente il nuovo modulo di
comunicazione dei dati del Titolare Effettivo da trasmettere al Registro delle
Imprese.
L’omessa comunicazione delle
informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione pecuniaria
da € 103,00 ad € 1.032,00 e poiché la
comunicazione è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore, trovano
applicazione le norme penali.
Inoltre, altre specifiche
sanzioni sono previste dal Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio), che punisce con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro, non
solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo ma
anche chi li utilizza. Così, si potrebbe configurare una ipotesi di concorso
nel reato per invio di false notizie al Registro da parte di chi vi è tenuto.
Qualora gli amministratori non
siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva,
possono farne richiesta ai soci, i quali in caso di inerzia o di rifiuto
ingiustificati o di indicazioni di informazioni palesemente fraudolente perdono
il diritto di esercizio del voto e se questo venga comunque esercitato
determina l’impugnabilità delle relative deliberazioni.
Detto questo, gli amministratori
delle società obbligate alla nuova comunicazione, dovranno dotarsi di firma
digitale, se non già fatto, compilare il modello indicando i dati del o dei
titolari effettivi e trasmetterlo al Registro delle Imprese anche mediante lo Studio
Aquilino quale intermediario autorizzato.