Società di Capitali: Comunicazione del Titolare Effettivo

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Società di Capitali: Comunicazione del Titolare Effettivo
11 Ottobre 2023

Società di Capitali: Comunicazione del Titolare Effettivo

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che attesta l’operatività della comunicazione dei dati inerenti il titolare effettivo delle società con personalità giuridica (S.r.l. e S.p.a su tutte).

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che attesta l’operatività della comunicazione dei dati inerenti il Titolare Effettivo delle società con personalità giuridica (S.r.l. e S.p.a su tutte) che andranno ad alimentare il nuovo Registro dei Titolari Effettivi tenuto dal Registro delle Imprese.

Come previsto dalla normativa Antiriciclaggio, Il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) che ottiene beneficio da un’attività o da un’operazione, e nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria; di norma i soci che detengono almeno il 25% della partecipazione sociale ma la casistica è molto varia e deve essere contestualizzata con riferimento ad ogni società obbligata alla comunicazione.

Pertanto, entro il prossimo 11 dicembre, i rappresentanti legali (amministratori unici o i presidenti del consiglio di amministrazione) dovranno compilare e firmare digitalmente il nuovo modulo di comunicazione dei dati del Titolare Effettivo da trasmettere al Registro delle Imprese.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione   pecuniaria da   € 103,00 ad € 1.032,00 e poiché la comunicazione è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore, trovano applicazione le norme penali.

Inoltre, altre specifiche sanzioni sono previste dal Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro, non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo ma anche chi li utilizza. Così, si potrebbe configurare una ipotesi di concorso nel reato per invio di false notizie al Registro da parte di chi vi è tenuto.

Qualora gli amministratori non siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne richiesta ai soci, i quali in caso di inerzia o di rifiuto ingiustificati o di indicazioni di informazioni palesemente fraudolente perdono il diritto di esercizio del voto e se questo venga comunque esercitato determina l’impugnabilità delle relative deliberazioni.

Detto questo, gli amministratori delle società obbligate alla nuova comunicazione, dovranno dotarsi di firma digitale, se non già fatto, compilare il modello indicando i dati del o dei titolari effettivi e trasmetterlo al Registro delle Imprese anche mediante lo Studio Aquilino quale intermediario autorizzato.

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