Il D.L. 18 ottobre 2023, n.
145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre
2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, all’art. 4 prevede che i soli contribuenti:
potranno effettuare il versamento del secondo acconto
dovuto per il 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30
novembre 2023).
Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi, fino a maggio.
Le scadenze di versamento potranno quindi essere:
16 gennaio 2024, se si versa in un’unica soluzione;
16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16
aprile 2024 e 16 maggio 2024, se si opta per le 5 rate (con interessi nella
misura dello 0,33% mensile).
Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Con riguardo all’impresa
familiare e all’azienda coniugale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il
rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi
collaboratori.
Restano, invece, esclusi dalla proroga:
le persone fisiche non
titolari di partita Iva
le persone fisiche titolari di
partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato
ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro
i soggetti diversi dalle
persone fisiche.