Imprese e lavoratori autonomi che
intendono operare nei cantieri edili dal 1° ottobre 2024 dovranno essere in
possesso della “patente” rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL). Sarà la competente sede territoriale dell’Ispettorato (ItL), in base al
nuovo articolo 27 Dlgs 81/2008, a rilasciare in formato digitale la patente e a
decurtare i relativi punti fino a sospenderla.
Per ottenere la patente bisogna
essere iscritti alla Camera di Commercio, avere adempiuto agli obblighi
formativi previsti per datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori
dipendenti e autonomi ed essere in possesso del documento unico di regolarità
contributiva (Durc), del documento di valutazione dei rischi (Dvr) e del documento
unico di regolarità fiscale (Durf).
Come per la patente a punti
previsto dal Codice della Strada, anche in questo caso il funzionamento è
basato su un monte crediti iniziale pari a 30 punti e il minimo di punti per
poter operare nei cantieri è di 15.
I crediti sottratti variano da 5
a 20 a seconda dell’accertamento ispettivo e in base al tipo di violazione connesa
al lavoro nero, salute, sicurezza e possono essere recuperati attraverso la
frequenza di corsi di formazione in materia di sicurezza (5 crediti per ogni
corso fino a 15), trasmettendo copia del relativo attestato di frequenza all’ItL.
Le imprese in possesso di
attestazione SOA sono escluse dalle predette disposizioni.
Il committente, anche privato, o
il responsabile dei lavori sarà tenuto, fra l’altro, ai fini della verifica
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, anche in subappalto, a richiedere il possesso della patente, pena l’applicazione
della sanzione da € 711,92 a € 2.562,91.