Il Concordato Preventivo Biennale

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Il Concordato Preventivo Biennale
04 Luglio 2024

Il Concordato Preventivo Biennale

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Breve Focus sul Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale

Cos’è

Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate.

Possono accedervi i contribuenti che applicano gli ISA (gli ex Studi di Settore) e gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario.

I criteri di accesso sono principalmente tre:

  1. assenza di debiti fiscali di rilevante entità (pari o superiori ad € 5.000,00) nei confronti dell’Erario;
  2. regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
  3. assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.

L’accesso al concordato preventivo non sarà possibile per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente o nel corso del 2024.

Come Funziona

Per l’adesione al CPB, viene prevista dal 15 giugno al 15 ottobre la possibilità di utilizzo del software integrato all’applicativo web “il tuo ISA”.

Il reddito aggiuntivo incassato – cioè superiore a quello concordato – non sarà soggetto a tassazione e, in caso di minori introiti superiori al 50 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.

I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per accettare o meno la proposta del Fisco, quindi entro la stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi.

In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio, seguirà le regole ordinarie e quindi non dovrà essere versato nulla di più di quanto calcolato nella dichiarazione dei redditi, mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato avranno effetto già dal secondo acconto con scadenza 30 novembre 2024.

Ai fini del calcolo delle imposte da versare entro il 30 novembre, verrà applicato sul differenziale tra il reddito concordato per il 2024 e il reddito 2023 una maggiorazione del 15 per cento, che scende al 12 per cento per i forfettari e al 4 per cento per le nuove attività.

Sul fronte dell’IRAP, l’imposta sostitutiva da applicare sarà pari al 3 per cento.

Il saldo relativo al 2024, ovviamente, verrà versato secondo le consuete scadenze nel 2025.

Regole per i Forfettari

Il 2024 sarà un anno di avvio sperimentale per questa categoria di contribuenti.

I nuovi forfettari che hanno aderito al regime agevolato di tassazione nel 2024 sono esclusi dal Concordato e comunque la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate varrà per un solo periodo d’imposta, e quindi limitatamente all’anno 2024.

Per queste Partite Iva il software di calcolo della proposta sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 15 luglio 2024, pertanto fino a questa data non sarà possibile sviluppare alcuna proposta.

Gli obblighi

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta (2024 e 2025), con la riduzione per il solo 2024 del 50% del reddito “preteso”.

Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di IVA e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.

Vantaggi

Il principale vantaggio del concordato preventivo biennale è l’irrilevanza sia fiscale che contributiva degli eventuali maggiori (o minori) redditi effettivi, rispetto a quelli concordati. Il contribuente ha, comunque, la possibilità di versare i contributi sulla parte di reddito eccedente l’importo concordato.

Il secondo vantaggio è costituito dall’estensione delle misure premiali Isa ai contribuenti che accedono al concordato, ordinariamente riservate ai soli contribuenti più affidabili, come:

  1. l’esonero dal visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a euro 50.000 annui per i crediti Iva per un importo non superiore a euro 20.000 annui per i crediti Irpef/Ires e Irap;
  2. l’esonero dal di conformità ovvero dalla garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a euro 50.000 annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973);
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito di cui all’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ulteriore beneficio è costituito dall’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/1973 (accertamenti induttivi che prescindono dalle scritture contabili e rettifiche della dichiarazione dei redditi e delle scritture contabili).

Attenzione, la limitazione pertanto riguarda solo gli accertamenti relativi al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap. È fatto salvo il potere dell’AdE di effettuare qualsiasi attività istruttoria e qualora, in esito ad essa, emergessero cause di decadenza dal CPB, l’Amministrazione finanziaria riacquisisce il potere di effettuare gli accertamenti ex articolo 39.

Ovviamente non sussiste alcuna limitazione agli accertamenti in materia di Iva, atteso che il CPB non esplica alcun effetto in tale comparto.

Scadenze

Termini per gli adempimenti per il periodo d’imposta 2024:

  • 31 luglio 2024: termine per versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 senza considerare le imposte corrispondenti agli importi di cui alla proposta di concordato;
  • 20 agosto 2024: termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, il saldo 2023 e il primo acconto 2024;
  • 31 ottobre 2024: termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, anche per comunicare l’adesione alla proposta di concordato;
  • 30 novembre 2024: termine per versare il secondo acconto 2024 che dovrà essere calcolato considerando le imposte corrispondenti ai redditi di cui alla proposta di concordato accettata dal contribuente.

I Clienti dello Studio Aquilino

Attenderanno come di consueto la comunicazione da parte dello Studio delle somme da pagare per imposte e contributi entro il 31 luglio (o 20 agosto) e verranno contattati singolarmente per analizzare la proposta dell’Agenzia delle Entrate in modo da decidere entro il 15 ottobre 2024 se aderire o meno al concordato.

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