Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate

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Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate
05 Novembre 2024

Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate

Spese di trasferta e rappresentanza deducibili solo se tracciate

A decorrere dal 2025 la deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto ai fini delle imposte dirette e IRAP sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciati.

A decorrere dal 2025 la deduzione delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto ai fini delle imposte dirette e IRAP sarà ammessa solo se il pagamento avverrà con strumenti tracciati. È quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2025, che estende la necessità di effettuare pagamento attraverso mezzi tracciabili anche ai fini della deduzione delle spese di rappresentanza.

La novità riguarda sia le imprese che i professionisti ma anche i loro dipendenti, co.co.co e amministratori.

Per effetto di quanto disposto, pertanto, le società dovranno implementare apposite procedure aziendali che impongano ai dipendenti, collaboratori e amministratori l’utilizzo degli strumenti di pagamento richiesti dalla legge per il pagamento dei servizi di vitto, alloggio e trasporto.

Le spese in questione sono quelle relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi e potranno essere dedotte solo se le medesime saranno effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di credito, debito, ecc.).

L’intervento riguarda non solo le spese direttamente sostenute da imprese e professionisti ma tutti i rimborsi delle spese di trasferta effettuati dalle imprese a propri dipendenti, co.co.co. o amministratori nella determinazione del reddito d’impresa. Restano fermi i limiti quantitativi già previsti dalla norma.

Per effetto di tali modifiche, anche la deducibilità delle spese di rappresentanza sarà condizionata a decorrere dal 2025 dal pagamento con mezzi tracciabili.

 

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