Professionisti: Novità Compensi per cassa e riaddebito spese ai clienti non più tassati.

Professionisti: Novità Compensi per cassa e riaddebito spese ai clienti non più tassati.

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Professionisti: Novità compensi per cassa e riaddebito spese ai clienti non più tassati.
03 Dicembre 2024

Professionisti: Novità Compensi per cassa e riaddebito spese ai clienti non più tassati.

Professionisti: Novità Compensi per cassa e riaddebito spese ai clienti non più tassati.

Il Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione complessiva del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Il Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione complessiva del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

Tra le novità che riguardano i professionisti ci sono i seguenti interventi:

Principio di Cassa

In attuazione del principio direttivo stabilito dalla legge delega, il provvedimento stabilisce che, “in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità)”.

Fino ad oggi, i professionisti dichiaravano un pagamento nel momento in cui lo ricevevano, cioè nel momento in cui il denaro era disponibile sul loro conto. Questo valeva anche per i pagamenti che i clienti avevano fatto partire alla fine dell’anno e che, quindi, venivano incassati dal professionista all’inizio dell’anno successivo.

Ad esempio, se un cliente pagava il 30 dicembre 2023 e i soldi arrivavano sul conto il 2 gennaio 2024, si dovevano dichiarare per il 2024.

Con la nuova riforma del governo, non sarà più così. Infatti, ora si dovranno dichiarare gli importi ricevuti nel momento in cui il cliente effettua il pagamento e non quando il professionista li riceve. Questo vuol dire che, se il cliente paga il 28 dicembre 2024, si dichiara l’incasso in quella data, anche se si riceve effettivamente il 3 gennaio 2025.

 

Spese anticipate per i clienti

 

Con un altro intervento si intende superare “la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate”.

Viene così superata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta e contributo integrativo di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.

Fino ad oggi, queste erano considerate parte del reddito professionale e si potevano dedurre, quindi sottrarle dagli incassi per abbassare l’importo su cui calcolare le tasse.

 

Con la nuova riforma tali spese non saranno più considerate parte del reddito professionale e non si potranno più dedurre.

L’unica eccezione è data dalle spese non incassate. Ad esempio, se si anticipato delle spese per il cliente che, comprensive del compenso a cui si riferiscono, non superano € 2.500,00 e lui non le rimborsa entro un anno dall’invio della fattura, si ha la possibilità di dedurle. Nell’ipotesi di successivo rimborso, le spese divengono imponibili nel periodo di imposta del loro incasso.

 

Quindi, dal 1° gennaio 2025, è prevista l’irrilevanza reddituale degli importi relativi alle spese sostenute per il cliente, che (pur continuando a essere fatturati analiticamente con iva per originare il riaddebito) non costituiranno più compensi e, di conseguenza, non saranno più soggetti a ritenuta di acconto e contributo integrativo, non permettendo, ovviamente, alcuna deduzione dei rispettivi costi.

 

Riguardo i professionisti in regime forfettario, poichè la novità non riguarda anche loro, si consiglia di far fatturare le spese sostenute per il cliente, previa autorizzazione, direttamente allo stesso.

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