Il Consiglio dei Ministri
del 3 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il decreto
legislativo recante la revisione complessiva del regime impositivo
dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli
enti (IRES).
Tra le novità che riguardano i
professionisti ci sono i seguenti interventi:
Principio di Cassa
In attuazione del principio
direttivo stabilito dalla legge delega, il provvedimento stabilisce che, “in
presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il
criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume
rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di
effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il
momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità)”.
Fino ad oggi, i professionisti dichiaravano un pagamento nel
momento in cui lo ricevevano, cioè nel momento in cui il denaro era disponibile
sul loro conto. Questo valeva anche per i pagamenti che i clienti avevano fatto
partire alla fine dell’anno e che, quindi, venivano incassati dal
professionista all’inizio dell’anno successivo.
Ad esempio, se un cliente pagava il 30 dicembre 2023 e i soldi
arrivavano sul conto il 2 gennaio 2024, si dovevano dichiarare per il 2024.
Con la nuova riforma del governo, non sarà più così. Infatti, ora si
dovranno dichiarare gli importi ricevuti nel momento in cui il cliente effettua il
pagamento e non quando il professionista li riceve. Questo vuol dire che,
se il cliente paga il 28 dicembre 2024, si dichiara l’incasso in quella data,
anche se si riceve effettivamente il 3 gennaio 2025.
Spese anticipate per i clienti
Con un altro intervento si intende superare “la criticità
emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche
l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e
che sono da quest’ultimo rimborsate”.
Viene così superata l’attuale criticità derivante
dall’assoggettamento a ritenuta e contributo integrativo di somme che, seppure
incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del
suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale
delle somme rimborsate analiticamente dal committente.
Fino ad oggi, queste erano considerate parte del reddito
professionale e si potevano dedurre, quindi sottrarle dagli incassi per
abbassare l’importo su cui calcolare le tasse.
Con la nuova riforma tali spese non saranno più considerate parte
del reddito professionale e non si potranno più
dedurre.
L’unica eccezione è data dalle spese non incassate. Ad esempio, se
si anticipato delle spese per il cliente che, comprensive del compenso a cui si
riferiscono, non superano € 2.500,00 e lui non le rimborsa entro un
anno dall’invio della fattura, si ha la possibilità di dedurle. Nell’ipotesi di
successivo rimborso, le spese divengono imponibili nel periodo di imposta del
loro incasso.
Quindi, dal 1° gennaio 2025, è prevista l’irrilevanza
reddituale degli importi relativi alle spese sostenute per il cliente,
che (pur continuando a essere fatturati analiticamente con iva per originare il
riaddebito) non costituiranno più compensi e, di conseguenza, non
saranno più soggetti a ritenuta di acconto e contributo integrativo, non
permettendo, ovviamente, alcuna deduzione dei rispettivi costi.
Riguardo i professionisti in regime forfettario, poichè la novità non riguarda anche loro, si consiglia di far
fatturare le spese sostenute per il cliente, previa autorizzazione,
direttamente allo stesso.