Il Dlgs 81/2025 ha introdotto
delle novità riguardo alle scadenze della trasmissione dati al sistema tessera
sanitaria.
Entro lunedì 2 febbraio 2026 va
completato l’invio di tutte le spese sanitarie del 2025 al sistema della
Tessera Sanitaria (Sts). Attenzione alle sanzioni su errori e omissioni, ma
anche al rispetto delle opposizioni del paziente/cliente.
La cadenza annuale è stata stabilita
dal decreto Mef del 29 ottobre 2025, che lo fissa al 31 gennaio dell’anno
successivo al sostenimento della spesa. Poiché il 31 gennaio 2026 cade di sabato,
pe le spese del 2025 il termine slitta a lunedì 2 febbraio 2026.
Entro cinque giorni dall’invio sarà
possibile inviare, senza sanzioni, eventuali correzioni di errori (in questo
caso i cinque giorni decorrono dal 2 febbraio e il 7 febbraio è sabato, quindi
per quest’anno la scadenza per modificare errori cade lunedì 9 febbraio 2026).
Dal giorno successivo al termine per
le modifiche (quest’anno dal 10 febbraio) e fino all’8 marzo 2026 si apre la
finestra durante la quale i cittadini potranno accedere alla propria area
riservata del sistema Ts, per selezionare i dati per i quali fare opposizione e
che, pertanto, verranno esclusi dalla precompilata.
Quindi per quest’anno il termine
ultimo per spedire le spese del 2025 cade il 2 febbraio in luogo della scadenza
naturale del 31 gennaio. Nulla vieta però di spedire i dati in più tranche
durante l’anno (ci sono medici e aziende che trasmettono con cadenza mensile o
trimestrale ma anche giornaliera come avviene per le farmacie con la
trasmissione telematica dei corrispettivi).
Per errori e omissioni non sanati
entro i cinque giorni dall’invio dei dati la sanzione e di euro 100 per
ciascuna voce di spesa omessa o errata. Se l’invio della correzione avviene
entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo (33,33
euro). Non si applica il cumulo giuridico: ogni errore sconta la relativa
sanzione.
Attenzione ai dati per i quali il
cittadino ha fatto opposizione al momento del pagamento: in questi casi,
infatti, è vietato spedire i dati. Per gli scontrini parlanti all’interessato
basta non comunicare il codice fiscale, mentre in caso di fattura l’opposizione
deve essere annotata sul documento fiscale su tutte e due le copie. La fattura
va trasmessa al sistema Ts senza i dati del paziente.