L’arbitrato è un ulteriore strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, disciplinato dal codice di procedura civile dagli art. 806 e seguenti. L’Istituto arbitrale è svolto mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro decisione, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata, decisione che può assumere valore pari a quello delle sentenze dei giudici togati. La scelta di affidare la risoluzione della controversia all’istituto dell’arbitrato può essere già inserita con un’apposita clausola in un contratto, oppure può essere scelto a controversia sorta mediante la sottoscrizione di un accordo tra le parti inerente la cosiddetta clausola compromissoria.
Vantaggi:
Competenza l’arbitro non è un giudice generico: infatti, può essere nominato fra persone esperte, o nel settore giuridico rilevante nella controversia (societario, contrattuale ecc.), o nel ramo commerciale dell’oggetto del contendere.
Economicità affidare le risoluzioni delle controversie all’arbitrato, comporta spese di gran lunga inferiori a quelle occorrenti, se si ricorre alla giustizia ordinaria.
Rapidità non essendo soggetta ai vincoli formali e burocratici richiesti dal sistema giudiziale, l’arbitrato presenta carattere di maggiore elasticità e di conseguenza riduce notevolmente i tempi di attesa.
Riservatezza l’arbitrato viene condotto da un “giudice privato”, offrendo garanzie di maggior riservatezza della procedura.
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